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Registrazione di una telefonata quando è lecita ?

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E’ Legale registrare una telefonata?

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Registrare una telefonata all’insaputa di chi parla dall’altro capo del telefono è legale.

E’ quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza e dalla cassazione. in questo articolo chiariremo quando e come è possibile registrare e utilizzare il file.

Non c’e’ bisogno di una preventiva autorizzazione della polizia o del giudice ma si può procedere autonomamente, con l’ausilio di qualsiasi strumento (registratore vocale, cellulare, applicazione per le registrazioni ecc) Ovviamente non c’e’ bisogno neanche del consenso del soggetto “registrato” che ben può essere all’insaputa del fatto che l’altro conversante stia memorizzando, su un file, ciò che egli dice.

Dire che la registrazione di una telefonata è lecita non avrebbe senso se tale registrazione non fosse poi utilizzabile.

Di certo una registrazione di una telefonanta all’insaputa del”registrato” NON puo’ essere resa pubblica (Condivisione su facebook), ma può essere fonte di prova in una causa (civile o penale) contro lo stesso soggetto registrato. In questo non c’e’ alcuna violazione del codice della privacy, che non vieta registrazioni occulte (cioè all’insaputa dei partecipanti) di colloqui, riunioni,telefonate. Possiamo dire quindi che la registrazione di una telefonata è una prova.

Ma quali sono le condizioni  i termini e fino a dove si spinge la forza di questa prova ?

A spiegarlo è una recentissima sentenza della cassazione:

“ la registrazione di una conversazione telefonica può essere fonte di prova solo se la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesta che la registrazione è realmente avvenuta ne che abbia avuto il tenore che risulta dal nastro o dal file nel quale è contenuta”

Inoltre, affinchè la registrazione di una conversazione possa essere considerata come prova, è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge sia parte in causa.

Ma cosa significa concretamente ? riassumiamo e analiziamo i due punti .

1) La registrazione è prova sole se uno dei due soggetti è parte in causa.

La registrazione intrattenuta tra A e B deve essere ultilizzata in una causa in cui, almeno una delle parti , sia A oppure B. Facciamo un esempio .

immaginiamo che Tizio ci debba del denaro, ma di non aver nessun documento che lo prova, ne lui ci vuole lasciare una dichiarazione con cui ammetta il proprio debito. Per superare questo problema, decidiamo di ricorrere al registratore audio e tentiamo, così una conversazione con lui. Così un giorno gli telefoniamo per sollecitargli il pagamento e, con la scusa facciamo in modo che Tizio riconosca l’importo esatto che ci deve. Ebbene la dichiarazione da questi rilasiata e da noi registrata sua insaputa si può considerare prova nella causa che istaureremo con lui. Mentre una registrazione tale non potrebbe mai essere usata da altri soggetti in cui ne noi ne tizio è parte.

2) La registrazione è prova solo se non contestata.

La seconda condizione da rispettare affinchè la registrazione di una telefonata sia prova valida è che la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesti che  tale conversazione sia realemnte avenuta ne che abbia avuto il tenore che risulta dal supporto. Per comprendere questa affermazione dobbiamo fare un passo indietro e leggere cosa dice a riguardo, il codice civile :

” Le registrazioni fonografiche formano piena prova dei fatti o alle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime “

In pratica trattandosi di una riproduzione meccanica, la registrazione di una telefonata o di una conversazione si presta ad essere facilmente alterata e modificabile in più non è possibile ricondurla a una data certa, ne si puo’ ricostruire con certezza la situazione in cui essa è stata rilasciata (pressione psicologica, minaccia ecc). nell’esempio di poc’anzi in cui Tizio ci doveva dei soldi, nulla può garantire che la registrazione sia intervenuta in epoca anteriore al successivo pagamento da parte del debitore, e che magari non sia avvenuta sotto una forma di minaccia.

In sintesi, questo significa che la registrazione della telefonata per essere prova in una causa non deve essere contestata dal soggetto “intercettato”.

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